Art. 1
RegolamentoTitolo I

Art. 1

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In vigore dal 16 feb 1930
Regolamento per la esecuzione del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici. . Le scuole-convitto professionali per infermiere ordinate secondo il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832 (legge 18 marzo 1926, n. 562) hanno lo scopo di impartire alle allieve, con unità di indirizzo e metodo scientifico, tutte le nozioni teoriche e pratiche necessarie a ben esercitare e dirigere l'opera di assistenza diretta degli infermi nei reparti clinici e ospedalieri. Le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici hanno per scopo la preparazione di personale atto a prestazioni specializzate nel campo dell'igiene urbana e rurale e in quellodiella profilassi delle malattie infettive in genere, e delle malattie sociali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-1