Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici. 49 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Regolamento
titolo I Dello scopo e della istituzione delle scuole.
Art. 1 Regolamento per la esecuzione del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, convertito nel Art. 2 Le università, gli enti e comitati che intendono essere autorizzati ad istituire una scuol Art. 3 I locali delle scuole-convitto professionali per infermiere debbono essere prossimi, ma pe Art. 4 Le scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici possono essere annesse a scuo Art. 5 Il Ministero dell'interno, fatti gli accertamenti che riterrà opportuni, e provocato l'ass titolo II Dell'amministrazione e del funzionamento delle scuole.
Art. 6 Ogni scuola-convitto professionale per infermiere ed ogni scuola specializzata per assiste Art. 7 Lo statuto di ogni scuola-convitto professionale per infermiere e di ogni scuola specializ Art. 8 Il regolamento speciale di ogni scuola-convitto professionale per infermiere e di ogni scu Art. 9 Le nomine del personale dirigente ed insegnante delle singole scuole sono deliberate dal c Art. 10 La direttrice della scuola-convitto professionale per infermiere presiede alla istruzione Art. 11 La direzione delle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici deve essere a Art. 12 Tanto nelle scuole-convitto professionali per infermiere, quanto nelle scuole specializzat Art. 13 Gli insegnanti delle scuole-convitto professionali per infermiere debbono essere scelti a Art. 14 Per l'assistenza immediata degli infermi, la capo-sala dipende dal medico preposto al repa titolo III Dell'ammissione delle allieve.
Art. 15 Le scuole-convitto professionali per infermiere non possono ammettere che allieve interne. Art. 16 Il numero delle allieve da ammettere nelle scuole-convitto professionali per infermiere de Art. 17 Coloro che desiderano di essere ammesse in una scuola-convitto professionale per infermier Art. 18 Non possono essere ammesse nelle scuole-convitto professionali per infermiere coloro che s Art. 19 Le allieve minori di età non possono essere ammesse nelle scuole senza l'esplicito consens Art. 20 Possono essere ammesse al primo corso delle scuole-convitto professionali per infermiere l Art. 21 Le allieve ammesse nel convitto sono preliminarmente sottoposte ad una visita medica da pa Art. 22 Nelle scuole-convitto professionali per infermiere e nelle scuole specializzate per assist Art. 23 Le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate per assistenti s titolo IV Della disciplina interna delle scuole.
Art. 24 Le allieve delle scuole-convitto professionali per infermiere debbono disimpegnare, sia di Art. 25 Le trasgressioni di cui le allieve si siano rese colpevoli nella scuola, nel convitto e ne titolo V Dell'insegnamento.
Art. 26 Le materie obbligatorie di insegnamento sono: a) per il diploma di infermiera professional Art. 27 I programmi particolareggiati di ciascuna materia obbligatoria d'insegnamento sono propost titolo VI Degli esami e dei diplomi professionali.
Art. 28 Nelle scuole-convitto professionali per infermiere e nelle scuole specializzate per assist Art. 29 Al termine dell'anno scolastico deve essere fatto lo scrutinio finale calcolando la media Art. 30 Gli esami di passaggio dal primo al secondo corso delle scuole-convitto professionali per Art. 31 Le commissioni esaminatrici per gli esami di passaggio dal primo al secondo anno di corso Art. 32 Gli esami di Stato per le aspiranti al diploma d'infermiera professionale, al certificato Art. 33 Nel giorno stabilito per la prova scritta, il presidente della commissione esaminatrice, f Art. 34 Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti per ciascuna prova di es Art. 35 Il diploma di Stato per infermiera professionale, il certificato di abilitazione a funzion Art. 36 Ai componenti delle commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 31 può essere asseg Art. 37 I consigli di amministrazione delle scuole-convitto professionali per infermiere debbono, titolo VII Della vigilanza governativa.
Art. 38 Nel diritto di vigilanza che, per l'art. 5 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, c titolo VIII Disposizioni generali e transitorie.
Art. 39 Le religiose, che, per regola del loro istituto, non possono prestare l'assistenza agli uo Art. 40 Le scuole-convitto professionali per infermiere esistenti all'atto della pubblicazione del Art. 41 Ai componenti della Commissione prevista all'art. 4 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n Art. 42 Alle infermiere laiche e religiose, che, munite o meno del certificato di abilitazione di Art. 43 Alle assistenti sanitarie visitatrici, che ne facciano domanda nei modi e termini previsti Art. 44 Agli effetti e per gli adempimenti previsti dal precedente articolo 42, saranno nominate d Art. 45 Scaduto il termine di cui al precedente art. 42, i posti di infermiere, laiche o religiose Art. 46 Agli effetti dell'art. 10 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, sono considerati p Art. 47 il Ministero dell'interno vigila affinché le amministrazioni ospedaliere provvedano gradua Art. 48 Scaduto il termine di cui al precedente articolo 43, i posti di servizio come assistenti s Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360