Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 26 dic 1929
In corrispondenza delle norme di cui ai precedenti articoli s'intende modificata ogni altra disposizione concernente gli scrutini e gli esami nei Regi istituti medi d'istruzione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Giuliano. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII Atti del Governo, registro 291, foglio 22. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2049#art-3