Regolamento›Titolo I
Art. 2
122 / 162Servizio complementare.
In vigore dal 20 dic 1929
Alla Milizia nazionale forestale, oltre i servizi forestali, sono anche affidati i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sulla caccia e sulla pesca, la custodia dei Regi tratturi e delle trazzere, la mobilitazione forestale e il mantenimento dell'ordine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-2