Regolamento›Titolo VII
Art. 155
155 / 162Ufficiali provvisti di laurea in agraria od in ingegneria.
In vigore dal 20 dic 1929
Gli ufficiali della Milizia nazionale forestale attualmente in servizio con grado inferiore a console, che siano muniti di laurea in agraria od in ingegneria, saranno inviati in ordine di grado e di anzianità, compatibilmente con le esigenze del servizio, a frequentare un corso speciale d'istruzione forestale presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze, con l'obbligo di munirsi del relativo diploma di specializzazione.
Gli ufficiali che ottengano tale diploma e posseggano gli altri requisiti per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento potranno conseguire la promozione, sempre che vi siano vacanze di posti oltre quelle di cui all'ultimo comma del presente articolo.
Dette promozioni saranno conferite con riserva di anzianità relativa.
La posizione degli ufficiali, che non abbiano potuto essere inviati per esigenze di servizio a frequentare il prescritto corso d'istruzione secondo l'ordine d'anzianità, rimarrà sospesa e sarà presa in esame, agli effetti dell'avanzamento, dopo che detti ufficiali avranno conseguito il diploma di specializzazione. La loro eventuale promozione decorrerà, a tutti gli effetti, dal giorno successivo a quello in cui si era verificata la vacanza nel grado superiore.
Annualmente, sarà lasciato vacante in organico un numero di posti corrispondente a quello degli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-155