Regolamento›Titolo VI
Art. 149
149 / 162Scopi della Milizia forestale ausiliaria.
In vigore dal 20 dic 1929
La Milizia forestale ausiliaria ha lo scopo di concorrere alla sorveglianza e tutela dei boschi, nonché al servizio per l'applicazione delle leggi in materia di caccia, pesca, tratturi e trazzere.
Alla Milizia forestale ausiliaria non possono essere attribuiti in nessun caso compiti tecnici e d'istituto, ma solo quelli attinenti al servizio di polizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-149