Art. 142 · Alloggiamento della Milizia nazionale forestale.
RegolamentoTitolo V

Art. 142

146 / 162

Alloggiamento della Milizia nazionale forestale.

In vigore dal 20 dic 1929
I Comandi, gli Uffici, le Scuole, i Reparti della Milizia nazionale forestale saranno alloggiati in locali demaniali già in uso dell'Amministrazione forestale, ovvero in locali concessi a titolo gratuito od oneroso sia dai Comuni, sia dalle Provincie. Solo eccezionalmente si ricorrerà a locali privati, mediante regolare contratto di affittanza. I locali, in ogni caso, saranno presi in regolare consegna dalla Milizia nazionale forestale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-142