Art. 1 · Ripartizione dei servizi forestali.
RegolamentoTitolo I

Art. 1

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Ripartizione dei servizi forestali.

In vigore dal 20 dic 1929
Regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, concernente l'Amministrazione forestale, l'ordinamento della Milizia nazionale forestale e l'Azienda delle foreste demaniali dello Stato. . Ripartizione dei servizi forestali. I servizi forestali alla dipendenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono i seguenti: a) Servizi centrali forestali: del personale, ispettivi e di coordinamento; amministrativi; tecnici di vigilanza e tutela dei boschi; degli assestamenti; e infine di rimboschimenti e incoraggiamenti alla selvicoltura ed alpicoltura; b) Servizi provinciali: disciplinari, ispettivi e di coordinamento; c) Servizi provinciali: tecnici, di vigilanza e tutela dei boschi, assestamenti, e delle opere forestali e montane. I servizi forestali sono disimpegnati dalla Milizia nazionale forestale e dai funzionari civili dei ruoli transitori di cui all' della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, fino all'estinzione dei ruoli stessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-1