Statuto
Art. 8
8 / 24In vigore dal 17 nov 1929
I membri del Consiglio generale di nomina elettiva durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Alle vacanze durante il triennio si provvederà con nuove nomine ed il nuovo chiamato durerà in carica quanto sarebbe durato ancora il sostituito.
Le funzioni del Consiglio sono gratuite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1874#art-s-8