Statuto
Art. 22
22 / 24In vigore dal 17 nov 1929
Il Consiglio generale può sciogliersi:
a) per determinazione del Governo;
b) per dimissioni di almeno due terzi dei suoi componenti.
In entrambi i casi l'amministrazione dell'Ente sarà affidata, fino alla ricostituzione del Consiglio, ad un commissario da nominarsi con Regio decreto promosso dal Ministero delle corporazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1874#art-s-22