Statuto
Art. 20
20 / 24In vigore dal 17 nov 1929
I revisori dei conti saranno in numero di cinque, tre effettivi e due supplenti. Durano in carica un anno e possono essere retribuiti.
Le attribuzioni dei revisori sono quelle indicate nell'art. 184 del Codice di commercio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1874#art-s-20