Statuto
Art. 19
19 / 24In vigore dal 17 nov 1929
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e cessa il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo dev'essere compilato entro il mese di novembre e sottoposto, con relazione del Comitato esecutivo, all'approvazione del Consiglio generale.
Entro il mese di dicembre dev'essere reso il conto e sottoposto, ugualmente con relazione del Comitato esecutivo, all'approvazione del Consiglio generale, e quindi comunicato al Ministero delle corporazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1874#art-s-19