Art. 17
Statuto

Art. 17

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In vigore dal 17 nov 1929
Il Comitato esecutivo si aduna almeno ogni mese. L'assenza non giustificata di uno dei suoi componenti a quattro adunante consecutive ne determina la decadenza che viene pronunciata dal Consiglio generale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1874#art-s-17