Statuto
Art. 16
16 / 24In vigore dal 17 nov 1929
Spetta al Comitato esecutivo:
a) la ordinaria amministrazione;
b) provvedere alla esecuzione dei deliberati del Consiglio
c) attendere al funzionamento interno dell'Ente;
d) adottare i provvedimenti di urgenza, salvo ratifica dei Consiglio;
e) costituire commissioni e delegare persone, precisandone il compito per lo svolgimento di determinate funzioni in rapporto anche ad organizzazioni accessorie dell'attività dell'Ente;
f) rendere il conto della gestione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1874#art-s-16