Art. 16
Statuto

Art. 16

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In vigore dal 17 nov 1929
Spetta al Comitato esecutivo: a) la ordinaria amministrazione; b) provvedere alla esecuzione dei deliberati del Consiglio c) attendere al funzionamento interno dell'Ente; d) adottare i provvedimenti di urgenza, salvo ratifica dei Consiglio; e) costituire commissioni e delegare persone, precisandone il compito per lo svolgimento di determinate funzioni in rapporto anche ad organizzazioni accessorie dell'attività dell'Ente; f) rendere il conto della gestione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1874#art-s-16