Art. 14
Statuto

Art. 14

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In vigore dal 17 nov 1929
Il Comitato esecutivo si compone del presidente del Consiglio generale, che lo presiede, del vice presidente e di cinque membri fra gli appartenenti al Consiglio. In caso di assenza o d'impedimento del presidente presiederà il Comitato esecutivo il vice presidente del Consiglio generale. Due dei componenti debbono essere nominati fra i consiglieri designati dagli enti fondatori i quali soli potranno essere delegati alla firma degli atti quando il presidente ed il vice presidente fossero contemporaneamente assenti od impediti. Il segretario della Federazione provinciale fascista sarà uno dei componenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1874#art-s-14