Statuto
Art. 10
10 / 24In vigore dal 17 nov 1929
Il presidente del Consiglio generale dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Alla vacanza si provvederà a sensi del capoverso l'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1874#art-s-10