Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 nov 1929
Il patrimonio dell'Ente è costituito: 1° dal contributo di L. 4,500,000, dato in parti uguali dal Comune, dal Consiglio provinciale dell'economia e dalla Provincia di Bari; 2° da lasciti, donazioni e contributi di enti pubblici e privati; 3° dalle quote delle eccedenze attive di ciascun esercizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1874#art-rd-2