Art. 19

Art. 19

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In vigore dal 6 set 1929
È consentito apporre sui recipienti direttamente o per mezzo di targhe o di etichette qualsiasi contrassegno od indicazione, sempre che questi ultimi non siano in contraddizione con le dichiarazioni e le denominazioni obbligatorie e salva l'osservanza del 4° comma dell' della legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-06-27;1427#art-19