Art. 17
17 / 20In vigore dal 6 set 1929
Per avvalersi delle disposizioni di cui al secondo comma dell' della legge gli interessati debbono fare apposita domanda al Ministero dell'economia nazionale, allegando copia del marchio da apporre sui recipienti, e fornendo la prova di aver fatto la prescritta dichiarazione di riserva del marchio stesso presso l'Ufficio della proprietà intellettuale. Il Ministero dell'economia nazionale decide, sentito il Ministero dell'interno, ed, ove accolga la domanda, può dare alla autorizzazione una durata limitata, o renderla valevole solo per i prodotti da esportare verso determinati mercati.
Delle autorizzazioni di cui sopra il Ministero dell'economia nazionale dà comunicazione alla Prefettura del luogo ove è situata la fabbrica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-06-27;1427#art-17