Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 6 set 1929
La constatazione del peso netto, oltre che dalle autorità e dagli istituti precedentemente indicati, può essere eseguita anche dagli organi di polizia annonaria ed urbana.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-06-27;1427#art-16