Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 4 lug 1929
I lavori di stabilità, e di grande trasformazione dei fabbricati militari, iniziati, appaltati od approvati dall'Amministrazione dei lavori pubblici anteriormente al 1° luglio 1929, saranno da essa proseguiti, provvedendo anche alla loro contabilizzazione ed al loro collaudo. Così pure le eventuali vertenze, che per i predetti lavori potessero sorgere con le imprese assuntrici, saranno definite dall'Amministrazione dei lavori pubblici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-06-14;960#art-2