Regolamento
Art. 5
5 / 31In vigore dal 13 lug 1929
A tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti o lavori riguardanti l'amministrazione centrale degli archivi notarili o dei singoli archivi si provvede con contratti, osservate le norme della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di tutte le altre disposizioni riguardanti la stessa materia.
I contratti anzidetti, quando non siano stipulati per scrittura privata, potranno essere ricevuti, oltre che da notari, anche da un funzionario di archivio, purchè di grado non inferiore al nono, in seguito ad autorizzazione da darsi di volta in volta dal Ministero della giustizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-06;970#art-r-5