Regolamento
Art. 22
22 / 31In vigore dal 13 lug 1929
Sempre quando le riscossioni degli archivi raggiungano l'importo di L. 500, e, in ogni caso, qualunque sia la somma riscossa, a periodi fissi di cinque giorni ciascuno, il capo dell'archivio o, in mancanza, chi legalmente lo sostituisce deve versare al conto a deposito mod. B, di cui all'articolo precedente, tutte le somme a qualunque titolo riscosse.
L'ultimo giorno feriale di ogni mese il capo dell'archivio versa al conto a deposito suddetto le somme riscosse dopo l'ultimo versamento ed emetterà mandato di pagamento mod. C 1 per il prelevamento della complessiva somma depositata nel mese, con clausola di commutazione in bollettino mod. ch. 8, per l'accreditamento della somma stessa al conto corrente intestato al Ministero della giustizia.
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo nelle anzidette operazioni, saranno applicabili ai capi degli archivi notarili le sanzioni stabilite coll'art. 228 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-06;970#art-r-22