Art. 18
Regolamento

Art. 18

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In vigore dal 13 lug 1929
Le spese devono imputarsi al bilancio per l'importo lordo, ma gli ordini di pagamento vanno emessi per la somma netta. Per le ritenute si provvederà in analogia alle norme adottate per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato. Se il pagamento viene eseguito dal capo dell'archivio, non per effetto della delegazione fattagli al principio dell'esercizio, ma con apposita autorizzazione, questa dev'essere allegata all'ordine di pagamento. Deve essere allegata al primo ordine, e richiamata nei successivi, qualora l'autorizzazione riguardi diversi pagamenti o un pagamento ripartito in diversi tempi. La tassa di bollo per la quietanza è a carico dei percipienti. Saranno prese in carico con regolare bolletta di riscossione staccata dal bollettario solo le ritenute la cui riscossione rappresenti un recupero di somme; di tali ritenute, come di ogni altra non presa in carico col bollettario, l'importo non deve essere prelevato dal conto a depositi mod. B, ma soltanto contabilizzato. Tutte le ritenute sui pagamenti, non prese in carico come sopra, meno quelle fatte sulle competenze spettanti al personale di ruolo o in pensione, classificate secondo la loro natura, devono essere comunicate mensilmente alla Ragioneria del Ministero, che ne curerà il versamento colle modalità stabilite dall' del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1737.
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