Art. 17
Regolamento

Art. 17

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In vigore dal 13 lug 1929
Nel disporre il pagamento delle spese delle quali il Ministero crede di delegare la erogazione ai capi degli archivi, questi non devono mai eccedere, per nessuna ragione, la somma assegnata, per ciascun titolo di spesa, sul conto delle spese delegate. In caso di deficiente assegnazione o di giustificati bisogni straordinari superiori a quelli previsti con l'atto di delegazione, i funzionari suddetti, prima d'impegnare la spesa, dovranno provocare l'assegnazione di maggiori disponibilità, come al precedente . È vietato altresì di attribuire spese a voci di bilancio diverse di quelle cui le spese stesse tassativamente si riferiscono. Non saranno ammesse le spese fatte in violazione delle suddette norme, e nei casi di indebite assunzioni d'impegni o di eccedenze ai fondi stanziati sul conto delle spese delegate, sia pure determinate, come al precedente capoverso, da indebite attribuzioni di bilancio, sono applicabili ai capi degli archivi le sanzioni stabilite dal R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
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