Regolamento
Art. 16
16 / 31In vigore dal 13 lug 1929
Ai pagamenti delle spese riguardanti la gestione degli archivi notarili si provvede dal Ministero o, per delegazione, dai capi degli archivi stessi.
Nel primo caso i pagamenti si effettuano mediante assegni tratti sul conto corrente postale, di cui all', a favore dei creditori, o, se questi siano correntisti, mediante posta-giri per il trasferimento delle somme dovute al rispettivo conto corrente, o anche mediante accreditamento ad altro Istituto di credito indicato dal creditore.
Di tali spese quelle che riguardano la gestione particolare di ciascun archivio faranno parte della contabilità di esso, siano disposte dal Ministero o delegate al capo, come al precedente ; per quelle invece disposte direttamente dal Ministero, in quanto si riferiscono alla gestione generale e complessiva degli archivi o sono comunque disposte per effetto dell'art. 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'assegno postale sarà emesso previo decreto, da registrarsi preventivamente alla Corte dei conti, corredato da note preventive o da fatture le quali, se per somme superiori alle lire 10,000, vanno vistate per collaudo dal competente ufficio tecnico.
Per le spese delegate o ordinate agli archivi, i capi di essi, o chi legalmente li sostituisca e sia autorizzato a darne quietanza, provvederanno con prelevamenti dal conto a deposito mod. B senza limitazione e senza bisogno di speciali o singole autorizzazioni ministeriali, mediante ordini tratti a favore dei creditori, siano essi privati o enti pubblici, sull'ufficio postale presso cui è aperto il conto a deposito, nonostante qualsiasi convenzione contraria, oppure a loro favore per le piccole spese giornaliere.
Storico versioni
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