Art. 15
Regolamento

Art. 15

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In vigore dal 13 lug 1929
Entro il mese di giugno di ogni anno la Ragioneria centrale presso il Ministero della giustizia comunicherà agli archivi un estratto del bilancio con l'indicazione delle spese alle quali ciascuno deve provvedere, impegnandone l'ammontare per l'esercizio finanziario successivo, con la delegazione al capo dell'archivio stesso di provvedere al pagamento di esse, com'è prescritto col successivo , nella misura per ciascuna spesa in detto conto indicata, salvo ulteriori assegnazioni da determinarsi di volta in volta dalla Ragioneria stessa, su proposta motivata del capo dell'archivio stesso, entro i limiti complessivamente stabiliti dallo stato di previsione. Ogni spesa che venisse durante l'esercizio disposta oltre la somma come sopra assegnata, dovrà essere separatamente sottoposta al visto e all'impegno preventivo da parte della Ragioneria, integrandosi, ove occorra, il bilancio, secondo le norme in vigore, mediante maggiori o nuove assegnazioni, qualora non possa provvedersi mediante trasporto di fondi da un articolo all'altro o con prelevamento dal fondo di riserva. In ogni caso però gl'impegni assunti sul bilancio degli archivi si riferiscono all'esercizio in corso e dovranno essere rinnovati nel nuovo esercizio quelli relativi a spese non potute effettuare per giustificati motivi o riguardanti lavori iniziati e non compiuti nell'esercizio in cui furono disposti. Se si tratti di lavori non ancora iniziati alla chiusura dell'esercizio, la relativa autorizzazione deve essere rinnovata e documentata, a data corrente. Per la liquidazione delle spese è applicabile alla gestione degli archivi la disposizione contenuta nell'art. 277 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
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