Art. 12
Regolamento

Art. 12

12 / 31
In vigore dal 13 lug 1929
Alla gestione degli archivi notarili provvedono, nei limiti delle leggi e dei regolamenti in vigore, i capi di essi sotto la direzione e vigilanza degli organi competenti presso il Ministero della giustizia. La Ragioneria centrale tiene all'uopo scritture coordinate con quelle degli archivi, nelle quali riassume e mette in evidenza i risultati di detta gestione in relazione non solo all'esercizio del bilancio e alla consistenza patrimoniale, ma altresì ai vari servizi e alla responsabilità dei capi degli archivi. Ai provvedimenti del Ministero che, comunque, abbiano effetto sul bilancio degli archivi, sono applicabili le disposizioni stabilite dagli articoli 170, 5° comma, e 289 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nonché dall' del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 98, che modifica l'art. 196 dello stesso regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e dal R. decreto 29 giugno 1924, n. 1036.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-06;970#art-r-12