Art. 5 · (Art. 3 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª).
Testo unico

Art. 5

Abrogato5 / 53

(Art. 3 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª).

In vigore dal 22 dic 2008
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-04-25;967#art-tu-5