Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 2 giu 1929
Il prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, in dipendenza della rettifica di confini disposta col presente decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 284, foglio 115. - Mancini.
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