Art. 4
4 / 4In vigore dal 30 mag 1929
Il prefetto li Teramo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, in conseguenza delle modificazioni di circoscrizione disposte con gli articoli l e 2, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla corte dei conti, addì 13 Maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 92. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;706#art-4