Art. 56
Regolamento

Art. 56

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In vigore dal 17 mag 1929
Il Consiglio di amministrazione stabilisce ogni anno il valore delle quote di partecipazione sulla base del capitale e delle riserve accertati alla chiusura dell'ultimo esercizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-56