Art. 30
Regolamento

Art. 30

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In vigore dal 17 mag 1929
Il Consiglio per la trattazione di affari speciali o per l'esercizio di determinate incombenze potrà, con motivata deliberazione, nominare speciali commissioni e delegare i suoi poteri ad esse, o ad uno o più dei suoi membri, o al direttore generale o, anche, ad impiegati dell'Istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-30