Art. 18
Regolamento

Art. 18

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In vigore dal 17 mag 1929
Ogni qualvolta il socio cambia residenza o domicilio deve darne opportuno avviso per iscritto all'Istituto o direttamente o per mezzo delle filiali o delle rappresentanze. Non ottemperando il socio a questa disposizione, restano ad esclusivo suo carico le possibili conseguenze. Il socio è pure obbligato a denunciare il cambiamento della sua qualifica nell'Amministrazione da cui dipende.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-18