Art. 1
Regolamento

Art. 1

1 / 84
In vigore dal 17 mag 1929
Regolamento generale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni. . L'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni, costituito con R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, in ente autonomo con personalità giuridica propria, è sottoposto alla vigilanza dei Ministeri delle comunicazioni e dell'economia nazionale, che la eserciteranno di concerto con il Ministero delle finanze. L'Istituto ha la sua sede centrale in Roma ed ha filiali e rappresentanze in tutte quelle città d'Italia e delle Colonie che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione. L'Istituto, a norma dell' del R. decreto-legge sopra citato, ha lo scopo: a) di assicurare ai soci: 1° sussidi giornalieri per casi di malattia; 2° sussidi per vecchiaia; 3° assegni esigibili alla morte; 4° somme da pagarsi a tempo determinato; b) di favorire, in genere, atti di previdenza fra i soci e di risparmio; c) di promuovere e favorire istituzioni ed aziende che tendano a migliorare moralmente ed economicamente le condizioni dei soci; d) di esercitare il credito coll'osservanza delle norme stabilite dal presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-1