Art. 9

Art. 9

In vigore dal 15 dic 1974
Gli oneri e i diritti reali che diminuiscono il libero godimento della cosa venduta, se risultano iscritti nel libro fondiario, si considerano come dichiarati nel contratto. In questo caso resta salva la responsabilità del venditore che abbia dichiarato specificamente che la cosa è libera da oneri o da diritti altrui.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-rd-9