Art. 4

Art. 4

In vigore dal 15 dic 1974
Fermo il disposto dell'articolo 1350, n. 11), del codice civile, non può essere iscritto alcun diritto sui beni assegnati ad un condividente se la divisione non sia stata iscritta nel libro fondiario.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-rd-4