Art. 17

Art. 17

In vigore dal 4 lug 1998
Il tribunale in composizione monocratica, valutate le prove secondo il suo libero convincimento, provvede mediante decreto motivato a rilasciare o negare il certificato. Se è pendente una lite sul diritto a succedere, egli, nel certificato, farà menzione espressa della pendenza di lite. I documenti allegati al ricorso non sono restituiti, salva, per quelli prodotti in originale, la facoltà di sostituirli con copia autentica.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-rd-17