Allegato›Sez. III
Art. 95
56 / 157In vigore dal 15 dic 1974
Salva diversa disposizione di legge, il giudice tavolare decide sulle domande tavolari con decreto, senza sentire le parti e senza provvedimenti interlocutori, accogliendo o respingendo la domanda.
Se una domanda può essere accolta solo parzialmente, l'iscrizione è ordinata per questa parte e negata per il rimanente.
Se una domanda viene in tutto o in parte respinta, devono essere indicati tutti i motivi che ostano allo accoglimento della domanda stessa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-95