Art. 95
AllegatoSez. III

Art. 95

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In vigore dal 15 dic 1974
Salva diversa disposizione di legge, il giudice tavolare decide sulle domande tavolari con decreto, senza sentire le parti e senza provvedimenti interlocutori, accogliendo o respingendo la domanda. Se una domanda può essere accolta solo parzialmente, l'iscrizione è ordinata per questa parte e negata per il rimanente. Se una domanda viene in tutto o in parte respinta, devono essere indicati tutti i motivi che ostano allo accoglimento della domanda stessa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-95