Allegato›Sez. III
Art. 94
55 / 157In vigore dal 3 mag 1929
Il giudice tavolare ordinerà un'iscrizione tavolare solo se concorrono le seguenti condizioni:
1) se dal libro fondiario non risulta alcun ostacolo contro la chiesta iscrizione;
2) se non sussiste alcun giustificato dubbio sulla capacità personale delle parti di disporre dell'oggetto a cui l'iscrizione si riferisce, o sulla legittimazione dell'istante;
3) se la domanda risulta giustificata dal contenuto dei documenti prodotti;
4) se i documenti prodotti hanno tutti i requisiti di legge per l'iscrizione richiesta.
Quando si tratta di iscrizioni tavolari ordinate da altra autorità, il giudice tavolare si limiterà a decidere sull'ammissibilità dell'iscrizione con riguardo allo stato tavolare risultante dai libri fondiari di sua competenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-94