Allegato›Capo III
Art. 87
116 / 157In vigore dal 15 dic 1974
I documenti in base ai quali si domanda un'iscrizione devono prodursi in originale. Se il documento originale si trova presso il giudice tavolare, basta produrne una copia ed indicare il fascicolo in cui si trova l'originale.
Ai documenti originali, quando questi siano conservati presso notai o pubblici uffici, sono equiparate le copie autentiche rilasciate ai sensi di legge.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-87