Allegato›Sez. IV
Art. 60 ter
100 / 157In vigore dal 9 dic 2000
1. Per gli effetti di cui all'articolo 2645-bis, comma 2, del codice civile, il giudice tavolare deve ordinare contemporaneamente la cancellazione delle intavolazioni e prenotazioni incompatibili conseguite da terzi aventi causa dal promittente alienante in base a domande presentate dopo l'istanza di annotazione del contratto preliminare.
2. Agli stessi effetti di cui al comma 1 il giudice tavolare ordina, a richiesta della parte istante, la cancellazione delle altre iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, siano state eseguite contro il promittente alienante dopo l'annotazione del contratto preliminare, salve le iscrizioni ipotecarie nei casi previsti dall'articolo 2825-bis del codice civile e le annotazioni delle domande di cui all' del presente allegato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-60-ter