Allegato›Sez. IV
Art. 60 quater
101 / 157In vigore dal 9 dic 2000
1. Deve essere cancellata l'annotazione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate, ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
2. Cessati gli effetti dell'annotazione del contratto preliminare nei casi di cui all'articolo 2645-bis, comma 3, del codice civile, l'annotazione è cancellata a richiesta di parte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-60-quater