Art. 58
AllegatoSez. IV

Art. 58

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In vigore dal 15 dic 1974
Prima del decorso del termine stabilito nell', la cancellazione dell'annotazione dell'ordine di grado può essere concessa solo se viene prodotta la copia autentica del decreto che l'ha ordinata, sulla quale deve essere indicata l'avvenuta cancellazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-58