Art. 46
AllegatoSez. III

Art. 46

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In vigore dal 3 mag 1929
Se la prenotazione viene dichiarata giustificata in tutto o in parte, la seguita giustificazione sarà iscritta nel libro fondiario a richiesta dell'interessato in forza della sentenza passata in giudicato. Se invece la prenotazione viene dichiarata non giustificata, deve essere cancellata a richiesta dell'interessato in virtù della sentenza passata in giudicato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-46