Art. 45
AllegatoSez. III

Art. 45

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In vigore dal 3 mag 1929
In difetto di giustificazione, colui contro il quale è stata conseguita la prenotazione potrà chiederne la cancellazione. Se al giudice tavolare consti che l'azione di giustificazione è stata promossa in tempo utile o che il termine per promuoverla non è ancora scaduto nel giorno della presentazione della domanda di cancellazione, respingerà la domanda di cancellazione. Ove ciò non constasse, inviterà colui che conseguì la prenotazione a provare entro un breve termine che non sia ancora trascorso il termine per la giustificazione o che sia stata promossa tempestivamente l'azione di giustificazione. In difetto di prova sarà ordinata la cancellazione della prenotazione. L'azione di giustificazione si ha per prodotta in tempo utile quando sia stata promossa prima della presentazione della domanda di cancellazione o quanto meno nello stesso giorno, ancorchè sia già spirato il termine prefisso a sensi dell'.
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