Art. 3
AllegatoCapo I

Art. 3

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In vigore dal 3 mag 1929
Ogni corpo tavolare costituisce una unità. La sua estensione può essere modificata soltanto con l'incorporazione od escorporazione di singoli immobili o di frazione dei medesimi. Se sono stati escorporati tutti gli immobili iscritti in una partita tavolare o se i medesimi hanno cessato di formare oggetto del libro fondiario la partita è cancellata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-3