Allegato›Capo II›Sez. I
Art. 28
28 / 157In vigore dal 3 mag 1929
Gli e seguenti della presente legge stabiliscono i limiti entro i quali i diritti acquistati da terze persone sulla fede del libro fondiario possono essere impugnati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-28