Allegato›Capo II›Sez. I
Art. 22
22 / 157In vigore dal 3 mag 1929
Se un diritto tavolare è stato successivamente trasferito a più persone senza le corrispondenti iscrizioni, l'ultimo acquirente può chiedere che il diritto venga iscritto direttamente al suo nome, purchè dia la prova della serie continua dei trasferimenti che giungano sino a lui. Se è stato estinto un credito ipotecario ceduto ad un terzo senza la corrispondente iscrizione tavolare, il debitore può chiedere la cancellazione senza la previa iscrizione del trasferimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-22