Allegato›Capo II›Sez. I
Art. 17
17 / 157In vigore dal 3 mag 1929
Le parti possono con patto espresso estendere l'ipoteca del credito a spese maggiori di quelle previste nell', osservate le forme indicate dal secondo capoverso dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-17